IL CLUB DI MILANO

STATUTO

Art. 1) constatando l'esperienza scientifica, culturale, artistica, editoriale, congressuale, specialmente in merito alla formazione, alla direzione intellettuale, alla ricerca alla strategia e alla regia, in materia di arte, storia, impresa, istituzione, città è costituita l'associazione "Il Club di Milano".

Art. 2) Sede
L'associazione ha sede in Europa, con domicilio legale in via Pontaccio 2, Milano.

Art. 3) Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) Finalità
L'Associazione non ha fini di lucro.
Le sue finalità sono le seguenti:

L'associazione si propone la valorizzazione dell'arte e della cultura della città di Milano e della regione che la comprende, la restituzione del suo testo, la promozione dei suoi prodotti e dei suoi servizi.
In particolare, si propone ancora:
a) la valorizzazione di imprese, istituzioni, enti, musei, biblioteche, monumenti, archivi, artisti, scrittori, poeti, intellettuali, ricercatori, imprenditori attuali e storici;
b) la formazione del ricercatore, del redattore e del manager, anche con borse di studio;
c) la produzione, la ricerca, la scrittura, la redazione, l'edizione, la distribuzione e la vendita di libri, video, film, audio, guide;
d) la direzione intellettuale delle imprese;
e) la formazione del brand management;
f) la comunicazione finanziaria, i dispositivi commerciali, di vendita, di valore, di riuscita, il programma industriale e il programma finanziario;
g) la valutazione e il finanziamento di progetti utili al conseguimento delle finalità.

L'Associazione sviluppa un programma in connessione con altre Istituzioni nazionali e internazionali e tramite dispositivi intellettuali e di direzione, costituiti da esponenti di vari settori e di vari paesi, mirando, ciascuna volta, a cogliere e a promuovere gli elementi che qualificano la parola originaria nel suo rinascimento e nella sua industria.
L'Associazione può partecipare in società che abbiano finalità culturali affini.
L'Associazione organizza conferenze, corsi, seminari, master, laboratori, congressi, convegni, fiere, festival, esposizioni, in materia di formazione e di ricerca, di consulenza e di direzione scientifica e tecnologica.

ART. 4) Patrimonio
Il patrimonio è formato:
a) dalle quote associative a scadenza annuale e da contributi degli Associati che saranno richiesti in relazione alle occorrenze e al funzionamento dell'Associazione:
b) dai contributi di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dalI'Associazione.
Il versamento della quota associativa non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte.

ART. 5) Membri
È iscritto quale membro dell' Associazione chi ne formuli domanda, anche partecipando a un aspetto dell'esperienza, e contribuisca agli scopi dell'Associazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tali modalità sono espresse dai regolamenti interni all'Associazione.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6) Decadenza dell'iscrizione quale membri
Decadono da membri coloro che abbiano dato le dimissioni o che, alle scadenze stabilite, non rinnovino la quota associativa.

ART. 7) Strutture dell' Associazione
Le strutture dell' Associazione sono l'Assemblea, il Direttivo dell' Associazione, il Direttivo Scientifico, Culturale e Artistico.

ART. 8) Presidenza
Il Presidente — e in sua assenza o impedimento il Direttore — ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi in giudizio.
Egli presiede l'Assemblea, il Direttivo dell' Associazione e il Direttivo scientifico, culturale e artistico. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; compresa l'apertura di rapporti bancari (conti correnti, scoperti di cassa, portafogli, affidamenti).
Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Direttivo dell' Associazione.
Il Presidente accoglie le domande d'iscrizione come membro dell' Associazione.

ART. 9) Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'Assemblea ha funzione deliberante, tanto straordinaria quanto ordinaria. È presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
— all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
— alla nomina dei Direttivi;
— all'approvazione e alla modifica dello Statuto e dei regolamenti;
— a ogni altro argomento che il Direttivo dell' Associazione intenda porre all'ordine del giorno.
La delibera avviene con la maggioranza assoluta dei membri presenti.
L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta, telefonica o via fax almeno sette giorni prima dell' adunanza prevista.
Ciascun associato ha diritto a un voto.

ART. 10) Direttivo dell' Associazione
Il Direttivo è composto da almeno due membri eletti dall'Assemblea generale. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell' Associazione, il Segretario e il Tesoriere.
Qualora un membro del Direttivo presenti le dimissioni, il Direttivo nomina un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell' intero Direttivo.
Il Direttivo si riunisce con funzione esecutiva almeno due volte all'anno; è convocato dal Presidente.
Le funzioni dei Direttivo sono:
a) la stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
b) la determinazione delle quote associative;
c) le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
d) la compilazione di regolamenti per disciplinare le attività dell' Associazione che verranno poi sottoposti all' Assemblea per l'approvazione.

ART. 11) Direttivo scientifico, culturale e artistico
Il Direttivo scientifico, culturale e artistico è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea generale. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
È presieduto dal Presidente dell' Associazione. Ha la funzione di stabilire il programma annuale delle attività nei settori dell'insegnamento e della formazione, di garantirne la direzione e la riuscita.

ART. 12)
Come detta la norma delle associazioni di natura culturale, "Tutte le cariche e / o gli incarichi sono a titolo onorifico e gratuito".

ART. 13) Il rendiconto
L'esercizio si chiude il 30 giugno di ogni anno.
Il Direttivo dell' Associazione sottoporrà all' Assemblea il rendiconto consultivo relativo all'anno precedente.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, anche ONLUS, che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura.

ART. 14)
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alla norma del c.c. e altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento quelle del D. Lgs. 460/97.

 

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